E’ stata fondata, per volontà di alcuni subacquei ferraresi, il 26 giugno 1964 l’Associazione ‘Gruppo Subacqueo Ferrarese ed è disciplinata dal presente statuto.
1.1 È costituita, quale associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e ss., cod. civ., l’associazione sportiva denominata “Gruppo Subacqueo Ferrarese” Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ferrara (FE), Via Indipendenza n. 40.
1.2 La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera della assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto.
2.1 L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2.2 Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle attività subacquee e relative discipline, per come disciplinata e riconosciuta dal Coni con propria delibera 1566 del 20 dicembre 2016 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina secondo le direttive della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui l’associazione aderirà.
2.3 L’associazione si propone di operare per la promozione e la diffusione della pratica delle discipline legate alle attività subacquee e acquanautiche (specificate nella tabella in allegato 1) in tutte le loro forme e discipline organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline indicate.
2.4 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell’organizzazione sportiva di riferimento, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
2.5 L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
2.6 L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. A titolo esemplificativo potrà effettuare ricerche subacquee su fondali marini e acque interne al fine della tutela degli ecosistemi lacustri e marini in collaborazione con le istituzioni locali e le università; rendersi disponibile, su richiesta, per interventi in emergenza di supporto agli organismi preposti (Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Protezione Civile, ecc.) in caso di incidenti o calamità naturali, incluse attività di sorveglianza coste, mari e acque interne.
2.7 L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
2.8 L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione e/o degli enti di promozione sportiva alle quali riterrà di aderire. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
2.9 L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
Articolo 3 – Durata
3.1 L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
4.1 Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
4.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.
4.3 La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
4.4 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.
4.5 La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5.1 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, dell’elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5.2 Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 13.
5.3 I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto a un voto.
5.4 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
5.5 I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
6.1 I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
6.2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
6.3 L’associato radiato non può essere più ammesso.
6.4 I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in cui si sono dimessi.
6.5 La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
7.1 Gli organi sociali sono:
− l’assemblea generale dei soci;
− il presidente;
− il consiglio direttivo.
8.1 L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
8.2 L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o in videoconferenza o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo sito web dell’associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza l’ordine del giorno.
8.3 L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
8.4 Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8.5 L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8.6 Le assemblee sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
8.7 L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
8.8 Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
8.9 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
8.10 Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
8.11 L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
8.12 Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8.13 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Partecipazione all’assemblea
9.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell’associazione.
10.1 L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Fino all’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio. All’assemblea di approvazione del bilancio i componenti del consiglio direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 21, codice civile.
10.2 Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente articolo 8.
11.1 L’assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
11.2 La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
12.1 L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
12.2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12.3 Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12.4 Ai sensi dell’articolo 21, cod. civ. per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 – Consiglio direttivo
13.1 Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti variabile da 3 a 7 determinato, di volta in volta dall’assemblea dei soci e tutti vengono eletti dall’assemblea stessa.
13.2 La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
13.3 In occasione della prima riunione il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il presidente, il vice-presidente e il segretario con funzioni anche di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
13.4 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.
13.5 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.6 Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
14.1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
14.2 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo consiglio direttivo compreso il presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
14.3 Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva
15.1 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
16.1 Sono compiti del consiglio direttivo:
16.2 Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la sua approvazione.
16.3 Il consiglio direttivo può, in caso di urgenza o in attesa di nuova nomina, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.
17.1 Il presidente è eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
17.2 Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
17.3 Egli presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
18.1 Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
19.1 Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
20.1 Il consiglio direttivo delibera il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
20.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
20.3 Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
20.4 In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
20.5 L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 14.
21.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
22.1 Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
22.2 I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
23.1 L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
23.2 L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 90, L. 289/2002.
24.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
24.2 L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale e in subordine alle norme del codice civile.
26.1. Il presente statuto annulla ogni altro precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci avvenuta in data 26/04/2021.
Allegato 1
AG005 Attività Subacquee ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO Basket con le pinne (Finswimming Basket), Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l’ausilio delle pinne e in immersione con autorespiratori (ARA), Fotografia subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball), Pesca in apnea, Rugby subacqueo, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al bersaglio subacqueo, Video subacqueo
AG010 Attività Subacquee DIDATTICA SUBACQUEA Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in
apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo
BY003 Motonautica Diporto
BY008 Motonautica Giovanile e propedeutica
DD001 Sport Acquatici Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto
DD002 Sport Acquatici Nuoto in acque libere (Fondo)
DD003 Sport Acquatici Nuoto
DD004 Sport Acquatici Nuoto per salvamento.